Art. 11.
(Agevolazioni fiscali).

      1. I fondi destinati ad iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate da organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 9, comma 3, non sono soggetti a tassazione e le relative specifiche attività sono defiscalizzate.
      2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell'articolo 9, comma 3, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e dell'imposta sul reddito delle

 

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società disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni.
      3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.